DonneInsieme

mercoledì 15 ottobre 2014

http://27esimaora.corriere.it/articolo/voglio-decidere-del-mio-futuroe-provvedere-a-me-stessa/
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DonneInsieme
L’’associazione DonneInsieme si propone di svolgere attività nel settore “delle pari opportunità nel mondo politico, sociale e culturale” promuovendo in tutti gli ambiti (in particolare quello educativo) la cultura paritaria , la solidarietà sociale, la lotta alle discriminazioni, alla violenza di genere, allo stalking, alle molestie e al mobbing, contrastando qualunque impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale, politico, affettivo che pregiudichi o minacci la vita e la libertà delle donna. L’associazione DonneInsieme vorrebbe come primo passo creare un luogo dove di incontro e di aggregazione, una piccola casa delle donne dove realizzare dibattiti, gruppi di lettura, cineforum e una piccola biblioteca tematica. A parte rare eccezioni non ci sono spazi di aggregazione che non siano recinti tematici o emergenziali. Manca una spazio in cui le donne possano confrontarsi, condividere esperienze, attività, percorsi senza che questo spazio abbia connotazioni forti e dedicate. Uno spazio più “leggero” dove incontrarsi, discutere, approfondire temi e problemi. UNA STANZA TUTTA PER NOI.
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Statuto


Art. 1
COSTITUZIONE, SEDE e DURATA

È costituita una associazione denominata “ Donneinsieme”
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione ha sede in Roma - Via Guglielmo Marconi 881
L’Associazione ha durata sino al 2050 e può essere prorogata dall’Assemblea.

Art. 2.FINALITà

L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente
finalità culturali e di
solidarietà sociale.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore “delle
pari opportunità nel mondo politico, sociale e culturale” e nello specifico:
·
promozione in tutti gli ambiti (in particolare quello educativo) della
cultura paritaria
·
solidarietà sociale nell’ambito della tutela dei diritti civili e contro
le discriminazioni
·
lotta alle discriminazioni e la violenza di genere, lo stalking, le molestie e il
mobbing in ambito lavorativo
·
contrasto ad ogni impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale,
politico, affettivo che pregiudichi o minacci
la vita e la libertà delle donna
·
Interventi volti a promuovere l’accesso delle donne, a partire dalle più
deprivate, ai beni comuni, al lavoro, alla salute, alla cultura, alla libertà
di movimento, alla residenza, alla convivenza
·
tutela dei diritti delle donne e la loro integrazione sociale e
lavorativa, specialmente nei casi di situazioni di disagio e di emarginazione
sociale, avendo altresì riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche sociali o familiari
·
Promozione di azioni positive volte all’affermazione delle pari
opportunità nel mondo politico, sociale e culturale

Per realizzare le suddette finalità, l’Associazione si propone di
svolgere qualsivoglia attività che possa consentirne il raggiungimento ivi
compreso:
·
predisporre, gestire e realizzare eventi ed iniziative culturali con
Enti pubblici o soggetti privati ovvero di ottenere da essi contributi e
finanziamenti;
·
di curare - direttamente od indirettamente - corsi, stage, laboratori,
incontri o convegni relativi alle proprie finalità;
·
predisporre, gestire e realizzare campagne di sensibilizzazione su temi
attinenti alle proprie finalità;
·
istituire, gestire e partecipare all’assegnazione di luoghi di incontro
in cui svolgere le proprie attività;

Art.
3. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a
qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati, da parte di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione
è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 250 versate come segue
dai fondatori stessi:
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione
dispone delle seguenti entrate:
·
versamenti effettuati dai fondatori originari, ad
ulteriori versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da
tutti coloro che aderiscono all’associazione;
·
eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
·
eventuali introiti realizzati nello svolgimento della
sua attività.
Il consiglio d’amministrazione
annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
dell’adesione da parte di chi intende aderire all’associazione
L’adesione all’associazione non comporta
obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento
originario. E’ in ogni modo facoltà degli aderenti di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione
possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra
determinato, e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, né di
estinzione, né di recesso o di esclusione dall’associazione, può farsi luogo
alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al
fondo di dotazione o a qualsiasi altro titolo.
Il versamento non crea altri diritti di
partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale.

Art.
4. PERSONE ASSOCIATE: REQUISITI e CATEGORIE

Chiunque, senza distinzione di genere e che abbia
compiuto il 16° anno di età, può iscriversi all’associazione.
Possono associarsi anche enti, sia pubblici che
privati.
Le persona associate si dividono in :
1 . Fondatrici
2. Ordinarie
3. Sostenitrici
L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo.
L’adesione
all’associazione comporta il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione.
Sono Soci
fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’associazione e dell’originario
fondo di dotazione dell’associazione stessa e che si iscrivono entro il 30
maggio 2014_.
Sono Soci ordinari
coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Sono Soci
Sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di
particolare rilevanza dal consiglio d’amministrazione e coloro che per loro
personalità e per l’attività svolta a favore dell’associazione hanno
contribuito alla sua valorizzazione.
L’accettazione
del pagamento della quota associativa costituisce l’acquisizione della qualità
di Socio ordinario.
La qualità di
socio si perde per: recesso volontario o provvedimento di esclusione.
Il recesso
volontario può essere comunicato in qualsiasi momento dal Socio mediante
comunicazione al Presidente dell’associazione ed ha effetto dal momento della
ricezione della comunicazione.
Il
provvedimento di esclusione è deciso dal Consiglio Esecutivo nei casi in cui il
Socio non rispetti lo Statuto dell’Associazione, svolga attività in contrasto
con le finalità dell’Associazione, arrechi disturbo, molestia o turbativa al
sereno svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Il
provvedimento di esclusione ha effetto decorsi 7 giorni dalla sua
comunicazione.

Art.
5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
sono organi dell'associazione:
·
l'Assemblea dei soci
·
il Consiglio Esecutivo
·
il Presidente del Consiglio Esecutivo
·
il Vice Presidente del Consiglio Esecutivo
·
il Tesoriere
Art.6.
ASSEMBLEA
L'Assemblea è
composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'Assemblea
si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo
(entro il 30 aprile). Essa inoltre:
·
provvede alla nomina del Consiglio Esecutivo
·
delinea gli indirizzi generali dell'attività
dell'associazione
·
delibera sulle modifiche del presente statuto
·
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attività dell'associazione
·
delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi
di gestione in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla
legge e dal presente statuto;
·
delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è
convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno il 50% dei
consiglieri.
L'Assemblea
viene convocata dal Consiglio mediante comunicazione a ciascun socio della data
della seduta e dell’ordine del giorno in discussione.
La
comunicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’adunanza e può avvenire mediante e-mail oppure pubblicazione sulla pagina FaceBook
e/o sul blog dell’Associazione.
L'Assemblea
può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione l'Assemblea ordinaria non prevede un quorum minimo e delibera a
maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci e delibera sempre a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo
scioglimento dell'associazione, sul trasferimento della sede e sull'emissione
dei titoli di solidarietà.
Art.7.
IL CONSIGLIO ESECUTIVO
L'associazione
è amministrata da un consiglio Esecutivo eletto dall'Assemblea dei soci e
composto da n. 7 (sette) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed
il tesoriere. Il consiglio insediato all'atto della costituzione è composto di 5
membri e nello specifico da: Antonella USELLI con funzione di PRESIDENTE, Mirella
FILIGNO con funzione di VICEPRESIDENTE e Alessandra QUADRELLI con funzione di
TESORIERE, oltre a Lietta PIATTELLA, e Flavia MICCI quali Consiglieri, questo
per deliberazione dei soci fondatori all'atto della costituzione
dell'Associazione.
Esso dura in
carica tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il
consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale.
Il consiglio
nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un tesoriere.
Per la carica
di consigliere spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute
per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Il consiglio
si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Il consiglio
è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di
entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà
redatto verbale trascritto su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal segretario, che verrà nominato all’inizio di ciascuna seduta.
Il consiglio
è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni.
Art.8.
IL PRESIDENTE
Al Presidente
del consiglio Esecutivo spetta il potere di rappresentanza dell'associazione
stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Al Presidente
compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio Esecutivo,
al quale in ogni caso il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,
l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità
ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione,
ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio Esecutivo per la
ratifica del suo operato.
l Presidente
convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio Esecutivo e cura l'esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente
cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per
l'approvazione, al consiglio d'amministrazione e all'Assemblea, corredandoli di
idonee relazioni.
Art.9.
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia
impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente
costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Art.10.
IL TESORIERE
Il tesoriere
cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua
le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal
punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea
relazione contabile.
Art.11.
BILANCIO CONSUNTIVO
Gli esercizi
dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31
marzo di ciascun anno il Consiglio Esecutivo è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre ad approvazione
dell'Assemblea.
I bilanci
devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che motivano interesse alla loro lettura.
Art.12.
AVANZI DI GESTIONE
All'associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in
ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione
ha il compito di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.13.
SCIOGLIMENTO
In caso di
suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere
il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.14.
CLAUSOLA di MEDIAZIONE ed ARBITRATO
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione ed interpretazione del
presente Statuto sarà sottoposta a mediazione, secondo le disposizioni del
regolamento della Camera Arbitrale di Roma.
Le parti si
impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
arbitrale o giudiziale.
Qualora il
tentativo di mediazione non andasse a buon fine, la controversia sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro
sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo
la nomina dell'arbitro sarà disposta dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art.16
.LEGGE APPLICABILE
Per
disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far
riferimento alla normativa italiana vigente in materia.

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